Art. 48 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 48

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato: nell'ausiliaria per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento; nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell' o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete per un periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla eventuale indennità di ausiliaria prevista dall', una indennità speciale annua nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità di cui al citato art. 68 è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.
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