Art. 47
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennità speciale, ai sensi dell', una indennità annua lorda non riversibile nella misura e con modalità stabilite nell' della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-29;288#art-47