Art. 45
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 7 dic 1969
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 70 colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 68 tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 66 maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . . . . anni 62
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di età indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.
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