Art. 45 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 45

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 7 dic 1969
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 70 colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 68 tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 66 maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 64 capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . . . . anni 62 L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di età indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288#art-45