Art. 43 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 43

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia, stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell' riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
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