Art. 35
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Essa decorre:
dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e c), 3), lettera a), e 4) dell'art. 34;
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2), lettera a), e 5) dell'articolo 34;
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3), lettere 6) e c), dell'articolo stesso.
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