Art. 33 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 33

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale in servizio permanente non può contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato. Qualora contragga matrimonio senza tale assenso, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva e si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'.
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