Art. 30 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 30

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è tolto dal servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione del provvedimento che lo riguarda. Dalla data di cessazione dal servizio sono corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell', secondo comma.
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