Art. 27 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 27

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano stato concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dei ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata od aggravata per causa di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegne la pensione privilegiata, o di guerra, o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposizioni in vigore. Se l'infermità non proviene da causa di servizio: a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle disposizioni in vigore; b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici in servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegne un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.
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