Art. 24 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 24

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell', anche la durata.
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