Art. 23 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 23

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
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