Art. 22 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 22

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.
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