Art. 20 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 20

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
La sospensione dell'impiego può essere disposta: a) per motivi precauzionali; b) per motivi disciplinari; c) a seguito di condanna penale. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.
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