Art. 16
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
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