Art. 13 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 13

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 7 dic 1969
Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente sono: a) servizio effettivo; b) a disposizione; c) aspettativa; d) sospensione dall'impiego.
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