Art. 12 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 12

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato: 1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale; 2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale; 3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale; 4) in aspettativa per motivi privati; 5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianità di cui al primo comma è corrispondente al periodo di tempo in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle posizioni sopra indicate.
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