Art. 1
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 12 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo
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Prourn:nir:stato:legge:1956-03-29;288#art-1