Art. 8 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

Art. 8

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
Il Fondo di cui al precedente articolo è costituito con versamenti che l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, indicata nell', effettuerà al Governo italiano nei seguenti importi: a) per lire 1750 milioni secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione; b) per lire 1750 milioni in dieci rate annuali di lire 175 milioni ciascuna a decorrere dal 1 luglio 1956. L'importo delle 10 rate annuali che saranno versate dall'Alta Autorità, per complessive lire 1.750.000.000, è anticipato dal Governo italiano con prelevamento dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che sarà integrato, per pari importo, da apposito contributo da disporsi ai sensi dell'art. 62 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detta anticipazione farà carico ad apposita dotazione di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in corrispondenza dell'indicato prelievo. L'anticipazione stessa verrà recuperata con i contributi annuali dell'Alta Autorità di cui alla lettera b) che saranno versati all'entrata del bilancio statale.
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