Art. 7
LEGGE 23 marzo 1956, n. 296
In vigore dal 15 mag 1956
Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un fondo di lire 3500 milioni, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all', per far fronte a provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all' della presente legge.
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