Art. 4
LEGGE 23 marzo 1956, n. 296
In vigore dal 15 mag 1956
Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, per un periodo non superiore a dieci anni ed entro il limite di spesa di 350 milioni di lire all'anno, per un totale complessivo di 3500 milioni di lire, un contributo annuo del 2,50 per cento quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai termini del precedente .
Tale contributo sarà limitato alla quota parte del finanziamento corrispondente al prodotto tra il numero delle nuove unità lavorative da assumere e l'aliquota fissa di lire 6 milioni per l'industria metallurgica e di lire 4 milioni per tutti gli altri settori, e sarà corrisposto, annualmente, agli Istituti finanziatori in misura costante riferita all'ammontare originario del mutuo ammesso a contributo.
La concessione del contributo anzidetto rimane subordinata alla osservanza della condizione prevista al precedente per l'assunzione delle nuove unità lavorative.
Le somme non utilizzate sulle annualità di cui al primo comma del presente articolo andranno ad aumentare le disponibilità negli anni successivi.
Storico versioni
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