Art. 10 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

Art. 10

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente , verrà provveduto con stanziamento nel stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1956-57. Alla spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - CORTESE - MEDICI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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