Art. 1 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

Art. 1

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono disposte le agevolazioni di cui agli articoli seguenti, al fine di favorire il riassorbimento in nuove attività produttive del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.
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