Art. 5
LEGGE 23 marzo 1956, n. 182
In vigore dal 21 apr 1956
Il pretore può delegare un cancelliere della, Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-23;182#art-5