Art. 34
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Il primo comma dell'art. 53 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.
Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "per lo spoglio dei voti,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-23;136#art-34