Art. 28 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 28

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Nel n. 2) del primo comma dell'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "vidimata dal presidente e da due scrutatori", sono sostituite con le parole: "vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori". Nel n. 3) del primo comma dell'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "il bollo e le firme degli scrutatori", sono sostituite con le parole: "appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore".
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