Art. 23
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dai seguenti:
"Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.
"I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.
"Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".
Storico versioni
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