Art. 22 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 22

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Il secondo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdi precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione".
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