Art. 20 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 20

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Il primo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresì, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell' o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica; d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi". Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.
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