Art. 12 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 12

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Nel primo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6", sono sostituite le seguenti: "nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio". Nel numero 3) del predetto comma, alle parole: "cinque copie", sono sostituite le seguenti: "tre copie". Le tabelle A, B e C, di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono sostituite, rispettivamente, con le tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
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