Art. 10 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Art. 10

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Dopo l' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è inserito il seguente articolo 22-bis: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136#art-10