Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mar 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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