Art. 2 · LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73

Art. 2

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73

In vigore dal 20 mar 1956
Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3200, aumentato a lire 5330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali. I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.
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