Art. 1
LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73
In vigore dal 20 mar 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente:
"L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.
Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.
La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso.
Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".
Storico versioni
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