Art. 5
LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53
In vigore dal 14 mar 1956
Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall' della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
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