Art. 4 · LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

Art. 4

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell', n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario. Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
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