Art. 4
LEGGE 24 dicembre 1955, n. 1312
In vigore dal 15 gen 1956
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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