Art. 3 · LEGGE 24 dicembre 1955, n. 1312

Art. 3

LEGGE 24 dicembre 1955, n. 1312

In vigore dal 15 gen 1956
Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
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