Art. 3 · LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1330

Art. 3

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1330

In vigore dal 2 apr 1967
L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.
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