Art. 9 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 9

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.
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