Art. 6 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 6

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti. Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale. Le denuncie di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dai verificarsi delle variazioni.
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