Art. 5 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 5

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell', primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella, misura indicata dall'art. 48, secondo comma, del regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1 gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto è previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli della legge 22 aprile 1953, n. 391. Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo è sempre commisurato su tale limite. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualità fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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