Art. 3 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 3

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
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