Art. 2 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 2

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi. In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione. L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.
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