Art. 13 · LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

Art. 13

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1122

In vigore dal 22 dic 1955
Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.
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