Art. 3
LEGGE 31 ottobre 1955, n. 973
In vigore dal 15 nov 1955
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1955-1956, in lire 10.000.000.000.
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