Art. 37 · LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990

Art. 37

LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990

In vigore dal 8 gen 1956
Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
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