Art. 8 · LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Art. 8

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 23 ott 1955
(Copertura). Alle spese previste nell', lettera f) e nell', si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974. Le somme relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
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