Art. 7 · LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Art. 7

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 23 ott 1955
(Aumento del Fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali). È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste e in Gorizia, il quale servirà per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Sono ammesse ai benefici di tale Fondo anche le aziende artigiane.
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