Art. 6 · LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Art. 6

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

In vigore dal 4 apr 1963
(Agevolazioni tributarie). Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare. Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato. Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali. Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento .
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