Art. 5
LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908
In vigore dal 23 ott 1955
(Modalità per la somministrazione dei finanziamenti).
Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonchè quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia, nonchè, ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente .
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