Art. 1
LEGGE 19 giugno 1955, n. 518
In vigore dal 16 lug 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistem è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.
Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell' del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Storico versioni
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