Art. 1 · LEGGE 19 giugno 1955, n. 518

Art. 1

LEGGE 19 giugno 1955, n. 518

In vigore dal 16 lug 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistem è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell' del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
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